LA MAGISTRATURA DI GUERRA
Lo scoppio della guerra civile, nel Settembre 1994 e poi della Prima Guerra Cecena fecero sì che quel poco di sistema giuridico sopravvissuto alla Rivoluzione Cecena ed alla Dittatura di Dudaev si dissolvessero. Su ordine di Dudaev, allo scoppio delle ostilità con la Russia, nel Dicembre 1994, l’amministrazione della giustizia passò alla Commissione Giudiziaria Perentoria (ChSBSK), costituita in accordo con il Parlamento il 20 Dicembre 1994 (e confermata come valida dal Parlamento di seconda convocazione il 9 Giugno 1998). Da quel momento i tribunali ordinari cessarono di essere riconosciuti in tutta la Repubblica (eventualità quantomai speculativa, stante il fatto che entro il Maggio 1995 il governo Dudaev non avrebbe avuto comunque alcuna autorità sulle istituzioni operanti in Cecenia) e l’amministrazione della giustizia fu affidata a commissari nominati dal governo con ampie deleghe operative. La Commissione Giudiziaria Perentoria avrebbe dovuto operare principalmente nei riguardi di colpevoli di reati militari (dal collaborazionismo alla violazione delle leggi di guerra, al saccheggio, all’appropriazione indebita, al tradimento). Braccio armato della Commissione Giudiziaria sarebbe stato il Dipartimento per la Sicurezza dello Stato (per approfondire leggi l’articolo QUI).
Per l’amministrazione civile nei territori ancora sotto il controllo separatista (i quali, dalla Primavera del 1996, si estesero esponenzialmente) Dudaev si risolse a introdurre il 23 Marzo 1995 i tribunali della Sharia, provvedimento discusso ed approvato dal Congresso Nazionale Ceceno (OKChN) tenutosi in clandestinità il 9 Marzo precedente (per approfondire, leggi l’articolo sull’OKChN, QUI). Nella prospettiva di Dudaev, questi tribunali avrebbero dovuto operare in parallelo o in sostituzione alle corti di giustizia ordinarie, colmando i prevedibili vuoti che lo stato di guerra avrebbe determinato in questo settore. La Sharia divenne quindi il principio giuridico al quale le formazioni armate separatiste si allinearono, in assenza di istituzioni secolari funzionanti. Questo provvedimento, se pure garantì una certa disciplina alle bande e una parvenza di legalità nei territori da queste controllati, costituì un pericoloso precedente che, come vedremo, avrebbe determinato l’evoluzione in senso confessionale della magistratura cecena.
I tirbunali della Sharia operanti in tempo di guerra seguivano una procedura semplificata. Il dibattito tra le parti era praticamente assente, l’imputato non aveva alcun difensore, la decisione del tribunale era definitiva e non soggetta ad appello. Le sentenze di morte venivano eseguite, di regola, immediatamente. Un esempio di processo di questo tipo fu filmato nel 1996, quando il prefetto dell’amministrazione filo – russa di Vedeno, Amir Zagayev, fu catturato, processato sommariamente da Shamil Basayev in veste di giudice e fucilato sul posto.
Quando, a seguito dell’Operazione Jihad, i separatisti ripresero il controllo di Grozny e di gran parte della Cecenia, per il governo della ChRI si pose il problema di costituire un’amministrazione provvisoria che garantisse un minimo di ordine in attesa che le vecchie strutture dello Stato ricominciassero a funzionare. Nell’Agosto del 1996 Dudaev era già morto, e gli era succeduto il Vicepresidente in carica, Zelimkhan Yandarbiev. Egli stava già lavorando ad una radicale riforma della giustizia, ma sul momento decise di risolvere il problema in maniera pragmatica, e l’8 Agosto 1996 nominò un Tribunale Militare responsabile dell’applicazione della legge a Grozny per tutto il periodo di “interregno” tra il governo filo – russo, ormai in procinto di essere sciolto, ed il nuovo governo separatista. A presiderlo Yandarbiev chiamò il Generale di Brigata Aslambek Ismailov, nel frattempo nominato anche “Comandante Miliare della Città”. Durante il periodo di attività la corte emise un totale di 12 condanne a morte, comminate senza possibilità di ricorso in processi nei quali agli accusati non fu fornito un difensore, neanche d’ufficio, e al termine dei quali non fu permesso ai condannati presentare domanda di grazia, commutazione della pena o ricorso ad un tribunale superiore allo scopo di riesaminare il loro caso.
per approfondire leggi “Libertà o Morte! Storia della Repubblica Cecena di Ichkeria”, acquistabile QUI)
LA MAGISTRATURA ISLAMICA
L’introduzione della Sharia era in evidente contraddizione con la Costituzione promulgata nel 1992, la quale decretava all’articolo 94: “Il potere giudiziario nella Repubblica cecena è esercitato solo dal tribunale e agisce indipendentemente dai poteri legislativo ed esecutivo, nonché da partiti, associazioni e movimenti pubblici. Nessuno, ad eccezione degli organi giudiziari stipulati dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica cecena, ha il diritto di assumere le funzioni e i poteri del potere giudiziario. La magistratura ha come scopo la protezione del sistema costituzionale della Repubblica cecena, i diritti e le libertà dei cittadini, il controllo sulla corretta applicazione e applicazione delle leggi e degli atti del ramo esecutivo, della Costituzione della Repubblica cecena.”
In particolare poi, l’introduzione della legge islamica andava direttamente contro numerosi articoli della Costituzione, in particolare:
Articolo 17: “La Repubblica Cecena riconosce i diritti naturali e inalienabili per ogni cittadino. Essa garantisce e protegge questi diritti, garantisce l’adempimento da parte dei cittadini dei loro doveri. I diritti, le libertà e i doveri dei cittadini della Repubblica Cecena non possono essere annullati o limitati, ed i loro doveri ampliati da altri atti e azioni. I regolamenti che riducono o limitano i diritti e le libertà legati dei cittadini non hanno valore legale.”
Articolo 19: “Il cittadino e lo stato sono vincolati da diritti e responsabilità reciproci. Gli enti ed i funzionari statali sono tenuti a garantire e proteggere i diritti e le libertà dei cittadini, e ad incoraggiare la azioni pubbliche sui diritti umani.”
Articolo 21: “Tutti i cittadini della Repubblica Cecena sono uguali davanti alla legge e, in tribunale, hanno uguale diritto alla difesa, indipendentemente da nazionalità, razza, origine sociale, genere, lingua, religione, luogo di residenza, status di proprietà, convinzioni politiche e di altro tipo, affiliazione a partito o altre circostanze. […].”
Articolo 22: “Uomini e donne hanno gli stessi diritti e libertà.”
Articolo 26: “I cittadini della Repubblica Cecena hanno diritto di lavorare. […]”.
Articolo 38: “La Repubblica Cecena riconosce e rispetta il diritto di ogni persona alla vita. Nessuno può essere privato della vita. La pena di morte è applicata solo a una sentenza del tribunale, come misura eccezionale di punizione per reati particolarmente gravi. […].”
Articolo 39: “L’onore e la dignità di un individuo devono essere protetti dalla legge. Qualsiasi interferenza arbitraria nella sfera della vita personale è illegale. Una persona privata della libertà ha diritto ad un trattamento umano. Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti disumani o degradanti. Le prove ottenute illegalmente sono riconosciute nulle.”
In sostanza l’introduzione dei tribunali della Sharia contraddiceva la quasi totalità della Costituzione, creando uno stato giuridico pesantemente alterato nel quale le istituzioni della Repubblica operavano in netta contraddizione con la carta fondamentale che le legittimava.

LA DEMOLIZIONE DEL SISTEMA SECOLARE
Tra il 1995 ed il 1999 il sistema giuridico fu modificato con 15 provvedimenti aventi valore legale, che riportiamo di seguito:
- Decreto del Presidente della ChRI 18 del 23 Marzo 1995 Sui tribunali della Sharia
- Decreto del Presidente della ChRi 82 dell’8 Luglio 1996 Sul codice penale della Repubblica Cecena di Ichkeria
- Decreto del Presidente della ChRI 138 del 30 Settembre 1996 Sull’istituzione dei tribunali arbitrali della Repubblica Cecena di Ichkeria
- Decreto del Presidente della ChRI 191 del 12 Novembre 1996 Sull’abolizione del Decreto Presidenziale del 28 Maggio 1993, numero 45 riguardante lo scioglimento della Corte Costituzionale della Repubblica Cecena
- Decreto del Presidente della ChRI 209/37 dl 24 Novembre 1996 Sul riordino dei sistemi della Magistratura nella Repubblica Cecena di Ichkeria
- Decreto del Presidente della ChRI 226 del 2 Dicembre 1996 Sulla creazione della Guardia della Sharia sotto il Presidente della Repubblica Cecena di Ichkeria
- Decreto del Presidente della ChRI 246 del 16 Dicembre 1996 Sulla Suprema Corte Arbitrale della Repubblica Cecena di Ichkeria
- Decreto del Presidente della ChRI 247 del 16 Dicembre 1996 Sul riordino della magistratura nella Repubblica Cecena di Ichkeria
- Decreto del Presidente della ChRI 20 del 15 Gennaio 1997 Sull’ordinamento giudiziario della CRI
- Decreto del Presidente della CRI 375 del 16 Agosto 1997 Sull’allontanamento del personale, dei presidenti e dei giudici dei tribunali distrettuali, cittadini e regionali della Shariah, e del Tribunale Militare della ChRI
- Decreto del Presidente della ChRI 376 del 16 Agosto 1997 Su emendamenti e integrazioni ai decreti presidenziali 18 del 23 Marzo 1995 sulle corti della Sharia e 209/37 del 24 Novembre 1996 “Sull’istituzione dei tribunali della Sharia e l’introduzione di azioni di procedura giudiziaria della Sharia in tutto il territorio della ChRI”, 247 del 16 Dicembre 1996 “Sulla riorganizzazione del sistema giudiziario nella Repubblica Cecena di Ichkeria” e 20 del 15 Gennaio 1997 “Sul sistema giudiziario della ChRI”
- Decreto del Presidente della ChRI 377 del 16 Agosto 1997 Sulla approvazione della composizione dei presidenti della Corte Suprema della Sharia della ChRI, delle corti regionali, cittadine, dei tribunali regionali della Sharia, del Tribunale Militare della Repubblica Cecena di Ichkeria, dei loro sostituti e dei giudici della Corte Suprema della Sharia, delle corti distrettuali, cittadine e regionali
- Decreto del Presidente della ChRi 39 del 3 Febbraio 1999 Sull’introduzione della piena regola della Sharia nel territorio della Repubblica Cecena di Ichkeria
- Decreto del Presidente della ChRI 73 del 5 Febbraio 1997 Sul riconoscimento di diritti aggiuntivi al tribunale della Sharia
- Decreto del Presidente della ChRI 46 dell’8 Febbraio 1999 Sulla costituzione della Sharia
IL GOVERNO YANDARBIEV
Del primo decreto abbiamo già parlato, ed è afferente al “governo di guerra” di Dudaev. Partiamo dal secondo, varato da Yandarbiev, il quale stabiliva l’istituzione di un nuovo codice penale in vigore in tutta la repubblica. Esso fu sviluppato intorno a precedenti testi provenienti da altri paesi islamici che avevano introdotto elementi confessionali nel loro corpus giuridico. Il testo che ne venne fuori era un corpus giuridico fuori dal tempo. Esso era concepito secondo una logica medievale, irrispettosa dei più basilari diritti civili e addirittura diritti umani. La pena di morte era prevista per una vasta gamma di reati, ed era da eseguirsi per fucilazione, per decapitazione e addirittura per lapidazione, o per contrappasso in analogia con il crimine compiuto dal condannato. A questa si aggiungevano la reclusione fino a 20 anni, l’esilio, la sanzione pecuniaria, la confisca o la distruzione delle proprietà. Erano previste anche punizioni corporali come quaranta colpi di bastone per il consumo di bevande alcoliche, ma soltanto qualora il colpevole fosse musulmano. Qualora non lo fosse, la pena era commutata in reclusione non oltre un mese.
Alcuni articoli, oltre ad essere di difficile applicazione pratica, violavano apertamente il diritto internazionale: ad esempio, era previsto che qualora un cittadino ceceno avesse compiuto atti illegali al di fuori dei confini dello Stato, esso sarebbe stato perseguibile anche all’estero dalla magistratura Cecena. Un principio, questo, gravemente lesivo della sovranità degli stati oggetto delle “attenzioni” della giustizia della ChRI. In generale l’impianto del codice penale era rivolto alla preservazione dell’autorità dello Stato e della società, mentre solo pochi articoli erano dedicati al trattamento dei crimini contro la persona. In questo senso nulla di strano, considerata la natura confessionale del Codice Penale, chiaramente orientato all’imposizione della norma comunitaria sulla libertà individuale. Per conseguenza tutti i “crimini” connessi all’asocialità nel senso religioso del termine, come bere alcolici, commettere apostasia, adulterio, gioco d’azzardo e via dicendo erano puniti in quanti lesivi della dignità comunitaria.

Come abbiamo visto il decreto è datato 8 Luglio. In effetti il Codice Penale entrò in vigore soltanto il 7 Agosto, a seguito degli Accordi di Khasavyurt: con questo gesto Yandarbiev volle testimoniare la pienezza della sovranità Cecena conquistata con la vittoria militare sulla Russia. Interrogato su quale fosse la direzione che lo Stato indipendente avrebbe dovuto prendere egli rispose: “la creazione di uno stato ceceno indipendente è possibile soltanto su base islamica”. La posizione di Yandarbiev era sostenuta da tutta l’ala radicale del nazionalismo ceceno, in particolare dall’allora Ministro dell’Informazione e della Stampa (poi Ministro degli Esteri) Movladi Ugudov, il quale ebbe ad affermare: “il cosiddetto diritto romano, ampiamente praticato nel mondo, è innaturale per la natura cecena. Non è percepito da molti, e quindi è violato. Nella costruzione della legislazione dobbiamo trovare una base che le persone possano adottare. L’islam è la base giusta per il popolo ceceno. Altrimenti avremo una massa armata incontrollabile, che creerà problemi per tutti, anche per la Russia.”
Yandarbiev volle dotare il sistema giudiziario anche di un autonomo corpo di polizia. Il 2 Dicembre 1996, con Decreto numero 226, egli fondò quindi la “Guardia della Sharia”, la quale divenne il braccio armato della giustizia religiosa. A questa si aggiunse il cosiddetto “Reggimento Islamico di Scopo Speciale (IPON)” formazione paramilitare seguace della Corte Suprema della Sharia, la cui costituzione era stata voluta e sponsorizzata dallo stesso Yandarbiev. Le due formazioni avrebbero continuato ad operare come corpi dello Stato fino al Giugno del 1998 quando, dopo la Battaglia di Gudermes (scatenata proprio da elementi della Guardia della Sharia), Maskhadov li avrebbe sciolti per attività antistatale. Durante questo periodo i reparti della polizia religiosa si sovrapposero a quelli ordinari, generando spesso caos sociale e determinando la reazione, talvolta violenta, della popolazione civile. La Guardia della Sharia, infatti, lungi dall’eseguire i compiti di ordinaria amministrazione cui era destinata (presidio delle strutture detentive, difesa degli edifici pubblici, scorta dei funzionari e degli imputati) si occupava principalmente di funzionare come una sorta di polizia religiosa, compiendo raid nelle città e nei villaggi al fine di punire in via esemplare i consumatori di alcolici, i fumatori, le donne che non si adeguavano ai dettami islamici nel vestire e nel comportamento.