Le leggi di guerra della ChRI – L’adesione alla Convenzione di Ginevra

Allo scoppio della Prima Guerra Cecena, il Parlamento della ChRI varò un atto normativo volto ad allineare le leggi di guerra dello Stato alle convenzioni internazionali in materia di trattamento dei prigionieri di guerra. Coerentemente con l’obiettivo di mostrare al mondo che il conflitto con la Russia era da considerarsi a tutti gli effetti come una guerra tra due stati indipendenti, il Parlamento decise di seguire i principi dettati dal diritto internazionale per regolamentare l’attività delle sue forze armate. Il documento rimase per lo più sulla carta, o quantomeno la sua efficacia si limitò a quei reparti sui quali lo Stato Maggiore poteva applicare un controllo immediato ed effettivo.

D’altra parte diffuse violazioni non soltanto del diritto internazionale (il quale non fu mai riconosciuto dalla Federazione Russa come valevole in questo conflitto, coerentemente con la linea ufficiale di Mosca secondo la quale non si trattava di una guerra, ma di un’operazione anti – banditismo) ma anche delle regole del diritto civile e penale furono compiute anche dalle formazioni armate dipendenti dal Ministero della Difesa e dal Ministero degli Affari Interni della Russia.

Al di là della sua effettiva applicazione, dunque, il regolamento militare varato dal Parlamento fu un gesto di importante valore politico, volto a presentare ancora una volta la ChRI come uno Stato pienamente indipendente, ed a descrivere la guerra in atto come un conflitto tra stati.

PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA CECENA DI ICHKERIA

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

Prigionieri di guerra

1 – In conformità con la Legge Sulla difesa della Repubblica Cecena di Ichkeria, e con il diritto internazionale che disciplina le regole di guerra, durante lo svolgimento delle ostilità e delle operazioni militari, il personale delle forze armate avversarie, il personale della milizia ed i reparti volontari che combattono dalla parte del nemico, i mercenari, i membri delle forze armate nemiche che non prendono direttamente parte alle operazioni militari, ma che sono al loro servizio e portano apertamente le armi, i medici, gli avvocati, il personale di servizio vario, i membri dei servizi speciali, compresi i giornalisti (non combattenti) sono sottoposti alle leggi ed alle consuetudini di guerra.

2 – La Detenzione, l’arresto, l’incarcerazione, il divieto alla circolazione commessi non sulla base della legge, la presa di ostaggi o altre azioni che violini i diritti personali e gli interessi dei civili cono punibili dalla legge.

3 – I componenti delle missioni, i parlamentari e gli altri individui del campo nemico aventi diritto all’immunità non possono essere arrestati..

Luoghi e condizioni dei prigionieri di guerra

4 – I Prigionieri di guerra devono essere tenuti in appositi campi speciali, allestiti nel rispetto degli appositi standard internazionali.

5 – Ai prigionieri di guerra devono essere fornite condizioni simili a quelle offerte dalle forze armate nemiche.

6 – E’ vietato utilizzare con la forza i prigionieri di guerra in operazioni militari, ad eccezione degli ufficiali.

Diritti dei prigionieri di guerra

7 – I prigionieri di guerra hanno diritto di corrispondere con le loro famiglie, di ricevere pacchi contenenti cibo o vestiti.

8 – I prigionieri di guerra possono appellarsi alle autorità militari della parte che li detiene.

9 – I prigionieri di guerra possono eleggere tra loro dei procuratori che rappresentino i loro interessi davanti alla direzione militare della parte che li detiene.

Doveri dei prigionieri di guerra

10 – I prigionieri di guerra obbediscono alle leggi e agli ordini delle forze armate che li detengono e sono soggetti al regime del campo.

11 – I Prigionieri di guerra possono essere coinvolti in lavori non legati alle azioni di guerra.

Le responsabilità dei prigionieri di guerra

12 – Per i delitti commessi, i prigionieri di guerra possono essere giudicati soltanto dai tribunali militari. E’ esclusa la punizione collettiva per colpa individuale.

13 – Il Tribunale militare e la direzione militare, nel determinare la punizione dei prigionieri di guerra per tentativi di fuga ad altri delitti sono guidati dal diritto internazionale e dalle leggi locali.

13b – I prigionieri di guerra vengono rimpatriati al termine delle azioni di guerra.

14 – La disposizione di cui al punto 13b non si applica alle persone coinvolte in crimini per i quali siano state ritenute responsabili e condannate.

15 – Per la raccolta di tutte le informazioni sui prigionieri di guerra, si prevede la creazione di un Ufficio Centrale di Informazioni.






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